In pensione quando si andrà? Mai, preferiamo l’hotel! martedì, ott 13 2009 

professoressa in pensione

professoressa in pensione

Nuovi requisiti sono stati previsti per le lavoratrici del settore pubblico per l’accesso alla pensione di vecchiaia. L’INPDAP, con nota operativa n. 50 del 7 ottobre 2009, ha comunicato i nuovi innalzamenti dei requisiti anagrafici per le lavoratrici del pubblico impiego, così come previsto dall’articolo 22–ter della legge 3 agosto 2009, n.102 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78.

La norma, in vigore dal 1° gennaio 2010, riguarda le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e prevede nuovi requisiti anagrafici per la maturazione del diritto ad un trattamento pensionistico di vecchiaia nonché per quello previsto dall’art. 1, comma 6, lettera b) della legge 23 agosto 2004 n. 243 e successive modificazioni (requisiti anagrafici per le destinatarie di un sistema contributivo).

In particolare le disposizioni in esame, stabiliscono, per l’anno 2010, il requisito anagrafico di 61 anni per accedere al pensionamento di vecchiaia che viene ulteriormente incrementato di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell’età di 65 anni.

Ecco, in sintesi, i nuovi requisiti:

Anno Età anagrafica
2010 61
2012 62
2014 63
2016 64
2018 e oltre 65

 


documento in power point martedì, ott 6 2009 

Ecco a voi la presentazione in power point delle

Assenze per maternità e congedi parentali 

Padri e nonni. venerdì, ott 2 2009 

padre e figlio di sera

padre e figlio di sera

Oggi vorrei spezzare una lancia in favore dei padri che dedicano sempre più tempo ai loro bambini, nonostante le difficoltà quotidiane.

Magari sono anche genitori separati con affido congiunto e fanno i salti mortali per seguire il meglio possibile i loro figli.

L’altra sera ho appreso dalla TV che è cresciuto in modo significativo, negli ultimi anni, il numero dei padri che ha chiesto i congedi parentali.

Sono ammirevoli, comunque quello che conta non è la quantità del  tempo, ma la qualità del tempo che si dedica ai figli.

E non possiamo certo dimenticare i nonni e le nonne che, oggi come ieri, si adoperano, con amore, per accudire i loro nipotini.

Ho un ricordo bellissimo di mio padre, condiviso dalle mie amiche d’infanzia, quando ci riunivamo, la sera,  facendo capannello intorno a lui che suonava la chitarra e cantava oppure ci raccontava storie fantastiche, favole, per ore e questo pur lavorando sodo tutto il giorno.

Racconta mia mamma che mi è sempre stato molto vicino, anche quando ero piccolissima, anche se non poteva e non avrebbe comunque chiesto, nemmeno un’ora di congedo parentale. 

Ecco il duro lavoro nelle risaie e la famiglia di una volta! giovedì, ott 1 2009 

mondine in Riso amarofamiglia patriarcale

Assenze per maternità e congedi parentali mercoledì, set 30 2009 

Assenze per maternità e congedi parentali
Neonato
Neonato

Riprendo l’argomento di ieri, sperando di farvi cosa gradita.

Attualmente le assenze dal lavoro dovute alla maternità e i congedi parentali sono disciplinati dal Testo unico approvato con decreto legislativo 26/3/2001, n. 151, emesso in base all’art.15 della legge 8 marzo 2000, che ha innovato in maniera significativa la materia. Sono fatte salve, se più favorevoli, le norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Riporto, qui di seguito, un prospetto sintetico, con l’indicazione delle principali tipologie di assenza.

Tipo di assenza Periodo di fruizione
Permessi retribuiti per controlli pre-natali Senza alcun limite – da fruirsi nel caso gli accertamenti debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro
Interdizione per complicanze della gravidanza Uno o più periodi fino alla data di inizio dell’astensione obbligatoria (in base a provvedimento dell’Ispettorato del Lavoro)
Congedo per maternità 2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi dopo il parto oppure 1  mese prima della data presunta del parto e 4 mesi dopo il parto (a giudizio del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro)
Congedo per paternità Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro nei prime tre mesi dalla data di nascita del figlio o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre
Periodi di riposo nel primo anno di vita del bambino Due periodi di riposo di un’ora ciascuno, anche cumulabili, se la giornata lavorativa è di 6 ore – un solo periodo di un’ora se la giornata lavorativa è inferiore a 6 ore
Congedo parentale (ex astensione facoltativa) E’ fruibile entro i primi otto anni di vita del bambino. Se ne fruisce solo la madre le spettano 6 mesi continuativi o frazionati, 10 mesi per entrambi i genitori, elevabili a 11 se il padre ne fruisce per almeno 3 mesi. Se esiste un solo genitore: 10 mesi
Congedo per malattia del figlio Sino al compimento del 3° anno di vita del bambino i genitori, alternativamente, possono assentarsi per i periodi corrispondenti alle malattie del bambino. Oltre il terzo anno e fino all’8° anno ciascun genitore può astenersi dal lavoro alternativamente nel limite di 5 giorni all’anno
Congedi per bambini disabili in situazione di gravità Fino al 3°  anno di età si possono richiedere o il prolungamento fino a tre anni del congedo parentale o 2 ore di permesso giornaliero retribuito; oltre il terzo anno di età tre giorni di permesso mensili
Congedi biennali per gravi motivi familiari o per l’assistenza ai disabili Possibilità di fruire di un congedo fino a due anni nell’arco della vita lavorativa per gravi e documentati motivi familiari e per l’assistenza ai disabili parenti o affini entro il 3° grado anche non conviventi. Una tutela speciale è riservata ai genitori del figlio portatore di handicap (diritto esteso con varie sentenze della Corte Costituzionale anche ai fratelli e alle sorelle conviventi, nell’ipotesi in cui i genitori non siano in grado di assistere il disabile, al coniuge e ai figli purchè conviventi)

Mi riservo di illustrare il trattamento economico, dettaglio non del tutto marginale, in altra occasione.

Assenze per maternita’ e congedi parentali – Premessa mercoledì, set 30 2009 

Buongiorno a tutti! Oggi vi voglio parlare di un argomento che può interessare in particolare la donna che lavora. Si dice spesso che vi sono poche donne che raggiungono posizioni di vertice nell’ambito della politica, nelle amministrazioni pubbliche o che diventano capitani d’industria.

La verità è che le donne che lavorano, anche quando hanno gli strumenti culturali, le capacità e il carisma personale per sviluppare altre ambizioni, troppo spesso devono misurarsi con i problemi legati alla loro realtà lavorativa che, a volte, le discrimina, al loro ruolo di madri e di figlie.

Ricordo persone anziane che raccontavano di donne che lavoravano in campagna dall’alba al tramonto e conducevano con sé i figli, anche per allattarli.

Da allora molto è cambiato.

La tutela della maternità, in particolare a partire dagli anni ’70, con la legge 30/12/1971, n. 1204, è diventata uno dei capisaldi dello stato sociale in Italia. Tuttavia, il venir meno della famiglia patriarcale che, comunque, poteva offrire un supporto alla donna con figli per la presenza di altre figure femminili (madri, nonne, sorelle, zie, ecc.), ha generato la creazione di una famiglia tipo che vive molto spesso lontana alle famiglie di origine e necessita quindi di strutture adeguate per i figli in tenera età, non sempre presenti sul territorio.

La donna deve quindi saper conciliare i ruoli di lavoratrice fuori casa, casalinga, madre e spesso deve assistere i genitori anziani o i suoceri, specie quando non ci sono i mezzi e le disponibilità finanziarie per avvalersi di collaboratrici domestiche e/ o badanti.

Bisogna comunque essere realisti e si deve riconoscere che la casalinga di oggi ha a disposizione mezzi tecnologici che erano impensabili per la massaia di una volta, anche se resta la nostalgia per la cucina genuina di un tempo (un buon piatto di ravioli fatti in casa ormai appartengono ai ricordi).

Gli uomini, dal canto loro, tranne forse in questi ultimi anni, non hanno fatto molto per agevolare la donna nella sua affermazione sociale e a livello lavorativo.

Anche se sul piano legislativo vi sono state importanti innovazioni, ad esempio la legge n. 903 del 9/12/1977 ha esteso al lavoratore padre la possibilità di richiedere l’astensione facoltativa, è sicuramente stato ben sparuto il numero di coloro che l’hanno richiesta!

Nel tempo sembra essere aumentata la sensibilità sociale verso i problemi delle persone svantaggiate e alcune leggi hanno disciplinato in modo organico la materia. Si pensi, ad esempio, alla legge 4/8/1977, n. 517 che ha previsto l’inserimento degli alunni portatori di handicap nelle classi normali ed alla legge 5/2/1992, n. 104, che è la legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i  diritti delle persone handicappate.

Domani vi parlerò di come è disciplinata attualmente la materia.

Hello world! mercoledì, set 30 2009 

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